Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
Ecco alcuni casi in cui va presentata:
APPLICAZIONI RIDUZIONI:
Va comunicato l'acquisto/la perdita per le riduzioni:
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i fabbricati di interesse storico o artistico
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i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Si ricorda che l’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dalla norma e dal regolamento comunale
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le unità immobiliari concesse in comodato
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i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce.
QUANDO IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Vanno comunicate le variazioni/inizio/cessazione relative a:
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esenzione dell'immobile adibito ad abitazione principale dei coniugi, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 741, lett. b) della legge 160/2019 come modificata, nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati nello stesso comune o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile
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assegnazione della casa familiare al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
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l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
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l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
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l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale
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il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile e viceversa
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l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
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l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
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l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
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gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
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l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
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è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
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è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
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le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile.
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l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà)
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l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
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si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (esempio il diritto di abitazione del coniuge superstite)
Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale
DICHIARAZIONE ENTE NON COMMERCIALE
L'Ente Non Commerciale, deve presentare la dichiarazione IMU ogni anno in relazione alle seguenti casistiche di immobili e cioè quelli:
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totalmente imponibili o esenti
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parzialmente imponibili o esenti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E CONSULTAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
L'Ente Non Commerciale deve presentare la dichiarazione ogni anno
La dichiarazione può essere:
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presentata direttamente agli uffici comunali che ne rilasciano ricevuta
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spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale
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inviata mezzo posta elettronica certificata - presentata telematicamente dall'interessato
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presentata telematicamente tramite un intermediario
PRESENTAZIONE TELEMATICA:
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico'” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
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Presentazione diretta da parte del contribuente I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Presentazione tramite un intermediario abilitato Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica